MINORI E INTERNET: RESPONSABILITÀ E LIMITI AL CONTROLLO DEI GENITORI
Linee guida per genitori alle prese con i propri figli e l’uso di internet.
L’utilizzo sempre più diffuso di internet ed in particolare dei social media da parte dei minori è ormai una realtà quotidiana con cui i genitori si devono confrontare e spesso motivo di spaccatura tra i genitori che propendono per lasciare ampia libertà ai figli nell’utilizzo di internet e dei social media in quanto mezzi di espressione, comunicazione ed intrattenimento a tutti gli effetti e i genitori che, invece, combattono il dilagarsi dell’utilizzo di tali strumenti in quanto ne temono i rischi. Oltre all’esposizione di minori molto piccoli a contenuti non appropriati all’età, altri rischi comuni sono, infatti, il cyberbullismo, l’adescamento in rete, il furto di identità e di immagine, la pedopornografia. Inoltre, sempre più spesso si sente parlare di dipendenza da social media che la neuroscienza riconduce alla produzione di dopamina nel minore che utilizza il device e che, per alcuni, sarebbe causa di apatia e financo di depressione nei minori i quali spesso arrivano a rifiutare relazioni personali ed attività esterne in favore dell’uso dei dispositivi e del web, come anche, trovandosi a confrontarsi con modelli e stili di vita molto lontani da quelli in cui vivono, spesso non raggiungibili (lusso estremo, ricchezza, capacità fuori dal comune), provano senso di fallimento e vergogna di sé.
Ai rischi connaturati nell’utilizzo del web si aggiunge il profilo relativo alla profilazione dei dati che consente agli algoritmi di indirizzare ai predetti minori contenuti mirati in base all’età ed alle ricerche svolte, circostanza che può avere risvolti pericolosi nel caso di minori fragili e/o affetti da disturbi in quanto potrebbe aumentare il disagio nel minore per la sottoposizione dello stesso ad un contenuto per lui diseducativo.
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Se da una parte internet è uno strumento ormai necessario alla crescita ed allo sviluppo delle competenze del minore, ma al contempo così rischioso qual è la soluzione? Cosa dice la legge?
Innanzitutto occorre precisare che a livello normativo il riferimento si rinviene nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000 che sancisce la libertà di espressione e nell'art. 21 della nostra Carta Costituzionale che sancisce la libertà di comunicazione, ossia il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione.
La giurisprudenza e la dottrina sono però concordi circa la necessità di bilanciare i predetti diritti e libertà con il c.d. “superiore interesse del minore” al fine di tutelare i minori nel mondo della comunicazione; ciò proprio in quanto è ormai riconosciuta la possibilità che nell’utilizzo degli strumenti informatici i minori siano esposti a diversi pericoli dai quali vanno tutelati non avendo gli stessi un'adeguata maturità per riconoscerli ed evitarli.
In Italia la protezione dei minori online è regolamentata principalmente dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea (Regolamento – UE- 2016/679) che in merito all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori prevede che, quando il trattamento è basato sul consenso, questo possa essere fornito direttamente solo a partire dai 16 anni, lasciando però agli stati membri dell'UE la possibilità di stabilire un'età inferiore purché non al di sotto dei 13 anni. A tal proposito si evidenzia che l’Italia ha stabilito il limite di età in anni quattordici (art. 2-quinquies, d. lgs. n.196/2003 Codice Privacy).
La normativa prevede l’adozione di misure efficaci e adeguate alla verifica dell'età degli utenti e all'ottenimento del consenso dei genitori da parte delle aziende del settore digitale.
Alcune piattaforme, ad esempio, si sono munite di sezioni dedicate ai minori nelle quali i contenuti sono adeguati e sicuri e nelle quali i genitori hanno la possibilità di attivare strumenti di limitazione all’utilizzo.
A tal proposito gli strumenti maggiormente utilizzati per consentire la tutela dei minori nel mondo digitale sono il parental control (strumento che consente ai genitori di monitorare e, nel contempo, amministrare l'accesso dei loro figli ai contenuti sul web, nonché di limitare il tempo di utilizzo)e la verifica dell’età (strumento che rende possibile la verifica dell'età degli utilizzatori delle piattaforme social volto ad assicurare che questi abbiano l’età minima richiesta per accedere ai relativi servizi e contenuti).
Oltre ai predetti strumenti ve ne sono altri concepiti per rimuovere automaticamente i contenuti che violano le linee guida delle piattaforme digitali e per limitare l’interazione degli utenti minori di età con utenti sconosciuti o maggiorenni, come anche vi sono strumenti che limitano il tempo di utilizzo della piattaforma da parte del minore piuttosto che l’accesso dopo un certo tempo e/o orario, questi ultimi finalizzati a prevenire la c.d. “dipendenza digitale”.
Importante è però l’educazione e consapevolezza digitale dei genitori e degli stessi minori. A tal fine enti locali e scuole stanno organizzando sempre più frequentemente dei seminari, incontri e/o dei veri e propri corsi aventi ad oggetto l’utilizzo sicuro dei social media, la protezione della privacy e la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo affinché figli e genitori possano riconoscere tale fenomeno in tempo e denunciarlo.
La maggior frequenza e diffusione di tale ultimo strumento dà l’idea di come sia sempre più diffusa la preoccupazione per le conseguenze negative dell’utilizzo del web da parte dei minori sulla loro sicurezza e sul loro benessere psicofisico.
A tal proposito si segnala la recente proposta di legge della Commissione per l’infanzia e l’adolescenza volta a consentire l’accesso ai social media da parte dei minori a partire dai quindici anni di età sulla scorta del modello francese e l'introduzione di un meccanismo di verifica dell’età effettiva degli utenti, delegato ad AgCom ed al Garante della Privacy.
Uno strumento interessante da segnalare, peraltro, è quello contenuto nella delibera 9/23/Cons dell’Agcom, a fronte del quale dal 21 novembre 2023 in Italia le SIM intestate ai minori sono preimpostate per bloccare l'accesso a “contenuti inappropriati”.

E i genitori allora cosa devono fare?
Ad aiutare i genitori a comprendere meglio come muoversi tra la libertà di espressione dei figli minori, il diritto di questi ultimi a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, corrispondenza o nel domicilio riconosciuto, invece, dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e il corretto esercizio della responsabilità genitoriale è intervenuto il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con un’interessante pronuncia del 16.07.2018; pronuncia che ancora sembra guidare la giurisprudenza intorno ad uno dei punti più controversi, ossia il bilanciamento tra la necessità di tutela del minore, la libertà di espressione di quest’ultimo e l’importanza dei mass-media quali strumenti idonei ad una corretta formazione e crescita del minore che l’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo impone agli Stati parte di riconoscere.
I genitori hanno un dovere di educazione e vigilanza; ciò con riferimento a tutti i mezzi di comunicazione telematica e, pertanto, oltre al web e social media anche relativamente alle piattaforme di comunicazioni come whatsapp.
Il primo riguarda il compito educativo dei genitori i quali devono educare i figli all’utilizzo di internet in modo da evitare che gli stessi possano diventare vittime dell’abuso da parte di terzi, come anche che gli utenti minori arrechino danni a terzi o addirittura a sé stessi attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione telematica. Educazione che per il citato Tribunale per i Minorenni dev’essere consona alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare. Il secondo, invece, riguarda la vigilanza che i genitori devono esercitare sui minori quanto all’utilizzo di tali strumenti che si sostanzia altresì in un’attività di verifica e controllo sull’effettiva acquisizione da parte del minore delle regole a loro insegnate dai genitori sull’utilizzo del web.
Nella citata sentenza il Tribunale per i Minorenni ha specificato che “l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti” e la giurisprudenza di merito evidenzia che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa nell’accesso al mezzo telematico al fine di evitare un utilizzo in modo non adeguato da parte dei minori.
E’ importante evidenziare che l’obbligo di vigilanza, controllo ed educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica e web rientrano a pieno titolo nelle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale di cui all’art. 316 c.c.. Pertanto una carenza dei predetti doveri potrà portare ad una valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’esercizio da parte dei genitori della loro responsabilità genitoriale e, conseguentemente, se del caso, ad una sua limitazione, nonché consentire al Giudice di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità oltre agli interventi ritenuti necessari per il benessere psicofisico del minore.

Cosa succede, dunque, se mio figlio tiene un comportamento illecito utilizzando il web e/o i mezzi di comunicazione digitali?
I genitori sono responsabili per danni causati a terzi dai figli minori ex art. 2048 del codice civile.
Se il danno è causato mediante i mezzi informatici, sulla scorta di quanto sovra esposto, il genitore potrà andare esente da responsabilità solo allorché riesca a dimostrare di aver adeguatamente educato il figlio minore attraverso l’impartizione di regole e modelli comportamentali idonei relativamente all’utilizzo dei predetti mezzi, di aver verificato che il minore abbia assimilato l’educazione impartitagli, nonché di aver fornito al minore gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della sua personalità, oltre che di averlo adeguatamente sorvegliato nell’utilizzo dello strumento anche mediante una limitazione quantitativa e qualitativa dell’utilizzo dell’accesso alla rete.
Ciò è quanto ha avuto occasione di precisare il Tribunale di Teramo in un caso che vedeva la creazione da parte di minori di un gruppo Facebook volto a raccogliere e convogliare le offese verso un’altra minore (nella specie considerata dai soggetti agenti nemica di una loro amica). Gli utenti partecipanti al gruppo pubblicavano, quindi, frasi umilianti, diffamatorie, nonché minacce.
Il Tribunale di Teramo, mediante la predetta sentenza, ha posto l’attenzione sull’impatto di una “rissa verbale” del tenore di quella oggetto del procedimento, invitandoci a riflettere sulla maggior diffusione e esondazione delle offese che avvengono sul web rispetto all’ipotesi, appartenente maggiormente al passato, in cui le stesse avvenivano davanti a scuola o nella piazza del Paese i cui effetti limitati rendevano spesso sufficiente il richiamo delle insegnanti a scuola o l’interpello dei genitori.
La differente e maggior entità delle ripercussioni delle condotte illecite tenute su una c.d. “piazza virtuale” sullo stato psicofisico dei minori rende necessario, per il Tribunale, individuare i criteri di imputazione della responsabilità in capo ai genitori che sono, appunto, quelli sovra menzionati: l’adempimento dell’onere educativo ex art. 147 c.c., che si sostanzia nell’impartizione di regole, ma anche nella dazione di strumenti per la costruzione di relazioni umane significative per la realizzazione della personalità dei figli minori, il controllo dell’effettiva assimilazione da parte dei figli degli insegnamenti impartiti, nonché la limitazione dell’accesso al web.
Il predetto Tribunale ha colto l’occasione per precisare, inoltre, che la prossimità del minore alla maggior età non fa venir meno la responsabilità dei genitori posto che la personalità del minore è ancora da considerare fragile e, quindi, lo stesso non è in grado di dominare i propri istinti, che anzi con l’avvicinarsi alla maggior età, afferma l’Autorità Giudiziaria, subiscono nuove pulsioni.
In conclusione i genitori che non impartiscono un’adeguata educazione ai figli minori circa l’utilizzo del web e delle piattaforme di comunicazione telematica e non pongono in essere un’adeguata vigilanza possono essere soggetti ad una valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle loro competenze genitoriali, nonché essere sottoposti a misure di intervento e sostegno al nucleo, così come potranno essere condannati al risarcimento del danno qualora il figlio minore arrechi danni a terzi mediante l’utilizzo dei mezzi informatici.
(Rif. Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, sent. 16/07/2018 e Tribunale di Teramo, sent n. 18 del 16.01.2018)
Stefania Einaudi
Avvocato e Coordinatore Genitoriale