Il neologismo di origine statunitense deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità) per descrivere la pratica ormai sempre più diffusa tra i genitori di condividere foto e video che rappresentano i figli nei loro momenti più importanti come il compleanno o il primo giorno di scuola, ma anche nei loro momenti di vita quotidiana.
Oggi la maggior parte dei bambini vivono una c.d. “onlife”. Si è abbassata l’età media nella quale i bambini hanno a disposizione uno smartphone o un tablet e nella quale hanno accesso al web e al contempo la loro “nascita digitale” avviene sempre più spesso addirittura prima che vengano al mondo per l’abitudine sempre più frequente dei genitori di condividere già le ecografie dei loro figli.
Tale fenomeno porta con sé dei rischi connessi alla privacy ed alla sicurezza dei dati, anche in considerazione che spesso, unitamente ai contenuti digitali, vengono condivisi anche dati sensibili, come anche rischi connessi all’utilizzo illegittimo delle immagini a fronte della facilità di accesso alle stesse con la conseguente possibilità che queste siano utilizzate ai fini della pedopornografia, ritorsivi o di cyberbullismo.
Un altro rischio rilevato dagli studi riguardanti questo fenomeno è la potenziale ripercussione psicologica sui figli per la pressione derivante dall’esibizione e spesso dalla sovraesposizione sul web che ne può mettere a rischio la salute emotiva e mentale. La loro esibizione sul web può influenzare in maniera incisiva il processo di formazione della personalità dei minori che sempre più precocemente sono costretti a pensare alla loro immagine pubblica e a valutarsi non per le loro reali capacità e i loro risultati, ma tramite il filtro dei social network ossia mediante il numero di like o cuori. Al contempo i minori si trovano a fare i conti con il giudizio degli altri, spesso in un’età in cui non hanno ancora gli strumenti adeguati che può portare all’insorgere di stati patologici come manifestazioni ansiogene.
QUALE TUTELA PER IL MINORE?
L’immagine della persona minorenne è rigorosamente tutelata sia a livello internazionale che a livello nazionale.
Riferimento normativo:
La protezione dei dati personali dei minori trova la sua tutela già a livello internazionale. Infatti, il Regolamento europeo sulla privacy dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…” (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016).
Il predetto Regolamento all'art. 8, che in Italia ha trovato attuazione nel d.lgs 101/2018 art. 2 quinquies, con riguardo ai servizi della società dell'informazione, stabilisce, peraltro, che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito, purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Vi è poi la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall'Italia con L. 176/91 che prevede che “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
A livello nazionale occorre evidenziare che il diritto all’immagine rientra nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall' art. 2 della nostra Costituzione. Tale norma stabilisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali, tra le quali rientra quella consistente nel rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae.
Una proiezione del predetto diritto all’immagine è il diritto alla privacy, ossia il diritto all'intimità della propria sfera riservata, anch'esso tutelato dal sopra citato art. 2 Cost. posto che a ciascuno è riconosciuta la libertà di decidere autonomamente se divulgare a terzi le informazioni che lo riguardano, ovviamente nei limiti stabiliti dalla legge.
Ulteriore tutela al diritto all’immagine si rinviene nell'art. 10 del nostro codice civile che prevede che “qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.”
Ancora, va tenuto in considerazione l'art. 96 della L. 633/1941 sul diritto d'autore, ai sensi del quale “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvi i casi di cui al successivo art. 97 in cui “la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”.
Esigenza di un’attenta valutazione da parte dei genitori delle immagini dei figli.
La questione circa la possibilità ed opportunità della pubblicazione delle immagini dei figli minori diventa una questione di esercizio della responsabilità genitoriale.
Invero, i genitori sono chiamati a valutare attentamente l’opportunità di pubblicare le foto dei figli sui social networks e il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare al minore, avendo questi un dovere di tutela e protezione nei confronti del figlio.
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che l’inserimento sui social network delle immagini dei minori deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Ciò in quanto il web consente la diffusione di dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose e talvolta inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. Oltre ciò il potenziale pregiudizio deriva altresì dalla possibilità di una diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line. Altro fenomeno che merita attenzione è la condotta dei soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, mediante il fotomontaggio traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati; ancor più dilagante con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Quindi si possono pubblicare o no le foto dei figli?
Qualora il giudizio dei rispettivi genitori sul potenziale pregiudizio derivante al minore dalla pubblicazione delle foto venga superato, occorre vagliare le modalità a cui i genitori si devono attenere per poter pubblicare le foto dei figli senza ripercussioni.
La modalità di esercizio della responsabilità genitoriale trova la sua regolamentazione nel codice civile. In particolare l’art. 320 c.c. distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore – anche al fine di rendere più agevole la gestione quotidiana dei figli – e gli atti di straordinaria amministrazione che, invece, richiedono il consenso di entrambi.
La pubblicazione delle immagini dei figli viene pacificamente ritenuto un atto eccedente l’ordinaria amministrazione in quanto avente ad oggetto il trattamento dei dati personali sensibili tra cui l’immagine del minore.
Pertanto, tale pubblicazione non può prescindere dal consenso di entrambi i genitori, dovendosi, in difetto, ritenere violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del minore che, appunto, sono diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione italiana.
A seguito del decreto legislativo 101/2018 art. 2 quinquies che consente al minore che ha compiuto i quattordici anni di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione pare potersi affermare che parimenti lo stesso possa chiedere ai genitori la rimozione delle immagini pubblicate.
Cosa succede se ho pubblicato senza consenso?
Senza il consenso dell’altro genitore alla pubblicazione delle immagini del figlio questa non è lecita e ciò comporta la possibilità per l’autore della pubblicazione non autorizzata di vedersi richiedere il risarcimento del danno.
Invero, al genitore che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dell’immagine, può essere riconosciuto, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, il danno c.d. non patrimoniale subito dai figli che discende sia dalle previsioni espresse di cui all'art. 10 codice civilie (quanto al diritto all'immagine) e all'art. 82 GDPR (in merito al tema della privacy), sia dal fatto che viene in considerazione la lesione di beni interessi costituzionalmente rilevanti, siccome riconducibili all'art. 2 Cost.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, che è determinata in forma equitativa in considerazione dell’impossibilità di provare il danno nel suo specifico ammontare, i parametri che sono stati tenuti in considerazione dai Tribunali che si sono pronunciati sono: il numero di fotografie complessivamente pubblicate, il tipo e la durata dell'esposizione del minore, la diffusività della condotta lesiva che si basa sull’accessibilità alle foto dei minori.
Oltre al risarcimento del danno, al genitore autore della pubblicazione non autorizzata delle immagini dei figli minori può altresì essere inibito di procedere in futuro a pubblicare le immagini senza il consenso dell’altro genitore, oltreché la rimozione delle immagini già pubblicate.
Come posso tutelarmi?
Le strade per evitare in futuro di vedersi chiamare in giudizio sono due:
- chiedere sempre il consenso all’atro genitore prima di pubblicare le fotografie dei figli in una modalità che possa consentire di fornire la prova di tale consenso nel caso in cui sorgessero discussioni in futuro;
- inserire già all’interno della separazione o del divorzio o comunque negli atti con cui vengono regolate le condizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale una clausola che preveda il previo consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione a mezzo social networks di fotografie ritraenti i figli minori.
E se a pubblicare le foto dei figli è il nuovo partner?
La tutela del minore è la medesima e, pertanto, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori la condotta non è lecita. Pertanto può essergli ordinata, anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'immediata rimozione delle immagini ritraenti i figli degli ex coniugi e/o conviventi, nonché disposta nei suoi confronti una condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.
Rif. normativi: Trib. Rieti sent. 443/2022, Trib. Mantova e Trib Roma – Sez. I - 2017
Avv. Stefania Einaudi